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ARTICOLO

CONTROLLI SULLE MAIL DAL PC AZIENDALE, LA CORTE DI STRASBURGO FISSA I LIMITI


Sorveglianza sulle mail dal pc dell’azienda sì ma con limiti precisi per il datore di lavoro.

La Corte europea dei diritti umani (Application n. 61496/08), è intervenuta su un caso che aveva condotto al licenziamento di un lavoratore romeno che usava internet per fini personali durante le ore di lavoro. Nel caso affrontato dalla Corte, un lavoratore romeno aveva creato nel 2004, su richiesta del datore di lavoro, un account yahoo per il servizio clienti.

Ma a seguito del monitoraggio dell’azienda sarebbe emerso che lo usava anche per scopi personali e lo aveva licenziato nel 2007. Il lavoratore aveva protestato invocano il diritto alla privacy della corrispondenza, protetto dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e aveva fatto ricorso ai tribunali romeni, evidenziando anche che si trattava di messaggi privati a suo fratello e alla fidanzata.

In Romania i giudici gli avevano dato torto e nel 2008 il lavoratore aveva portato la questione alla Corte europea dei dirtti dell’uomo, che a sua volta, il 12 gennaio 2016, aveva dato ragione al datore di lavoro, rilevando, in particolare, che se la privatezza della sua vita e della sua corrispondenza erano state violate, tuttavia il suo datore di lavoro, nel controllo, era stato ragionevole motivando il procedimento disciplinare e lo aveva informato debitamente circa i suoi obblighi.

La questione, però, era andata avanti sino alla sentenza della Grande Sezione della Corte, che aveva svolto la prima udienza del 30 novembre 2016. E oggi ha ribaltato la decisione di primo grado: la Corte ha condannatola Romania per non aver difeso a sufficienza i diritti del lavoratore licenziato. Secondo i togati di Strasburgo, i tribunali nazionali non si sono assicurati che:

1) la privacy del lavoratore fosse sufficientemente protetta da eventuali abusi da parte del datore di lavoro, soprattutto sotto il profilo dell’informazione preventiva al lavoratore sull’uso dei controlli;

2) il datore di lavoro avrebbe potuto fare usi di modalità meno intrusive per i controlli;

3) che l’accesso ai contenuti della sua corrispondenza fosse possibile a sua insaputa.


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