Diritto allo smart working con figli under 16 a casa
Scatta il diritto al lavoro agile per il genitore la cui mansione sia compatibile se in famiglia è presente un figlio minore di anni 16 che si trovi a casa per la sospensione dell’attività didattica, oppure perchè abbia il Coronavirus o sia stato messo in quarantena. Se la prestazione non può essere resa in smart working, uno dei due genitori con il figlio minore di 14 anni ha invece diritto ad assentarsi con il congedo covid retribuito al 50%; se l’età del figlio è compresa tra 14 e 16 anni, per l’assenza non spetta infine alcuna retribuzione, né il riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
È questa, in sintesi, una delle novità del Dl n. 30/2021 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 62/2021 di sabato 13 marzo. Il decreto introduce misure restrittive per la circolazione delle persone finalizzate a contrastare la diffusione del Covid-19 e di fatto dispone la sospensione della didattica in presenza. Per compensare i disagi delle famiglie, il decreto regola congedi e bonus da riconoscere a uno dei due genitori.
Il diritto al lavoro agile o al congedo covid scatta per un periodo corrispondente alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’eventuale infezione contratta dal figlio, oppure per il periodo di quarantena del figlio disposto dalla Asl.
Il congedo spetta anche a uno dei due genitori con figli diversamente abili in situazione di gravità accertata, sempre che non sia percorribile il lavoro agile. Il beneficio in questo caso è riconosciuto a condizione che i figli disabili siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza oppure ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Su questo punto, però, il decreto sembra dimenticare che alcuni bambini hanno la necessità di conservare la relazione educativa con i propri insegnanti continuando a svolgere, ad esempio, attività di laboratori in presenza solo per alcune ore. Pertanto, sarà necessario chiarire se, come è ragionevole che sia, le sospensioni parziali possano dare diritto al congedo covid indennizzato.
I lavoratori che hanno fruito di periodi di congedo parentale tra il 1° gennaio 2021 e il 13 marzo (data di entrata in vigore del decreto) possono convertirli, a domanda, nel congedo Covid-19 con diritto all’indennità e non computati, né indennizzati a titolo di congedo parentale.
Per i giorni in cui un genitore lavora in modalità agile o fruisce del congedo Covid-19, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore – se lavoratore - non ha diritto al lavoro agile, al congedo Covid-10 o al bonus baby sitting, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di nessuna delle misure previste dal articolo.
Il decreto introduce anche un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting, nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali. Il bonus spetta a lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, lavoratori autonomi iscritti ad altre casse, lavoratori per le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19, ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari.
Il bonus può essere richiesto purché le prestazioni di baby sitting riguardino figli minori di 14 anni e sempre che siano svolte durante la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio; durante l’eventuale infezione Covid-19 contratta dal figlio; durante la quarantena del figlio disposta dalla Asl a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Il bonus viene erogato mediante il libretto di famiglia o, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
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